[1]Misure correttive

[2]1. Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, ciascuna delle parti adotta le misure necessarie per garantire che le sue autorita' giudiziarie competenti possano ordinare, su richiesta del ricorrente e senza indennizzo di alcun tipo all'autore della violazione, il ritiro, l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali o la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale. Se del caso, le autorita' giudiziarie competenti possono anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di tali merci. 2. Le autorita' giudiziarie ordinano che le misure di cui al paragrafo 1 siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo che non vi si oppongano motivi particolari.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art241 · fonte su Normattiva