[1]Misure provvisorie e cautelari
[2]1. Ciascuna delle parti dispone, conformemente alla propria legislazione interna, che le sue autorita' giudiziarie possano, su richiesta del ricorrente, adottare un provvedimento cautelare nei confronti di qualsiasi parte volto a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprieta' intellettuale o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata ove cio' sia previsto dalla legislazione interna, il proseguimento delle presunte violazioni di tale diritto o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare. 2. Un provvedimento cautelare puo' inoltre essere adottato per disporre il sequestro o il ritiro delle merci sospettate di violare un diritto di proprieta' intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
