[1]Misure alternative
[2]Conformemente alla propria legislazione interna ciascuna delle parti puo' stabilire che, nei casi opportuni e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui all'articolo 241 e/o all'articolo 242, le autorita' giudiziarie competenti possano ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario in luogo dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 241 e/o all'articolo 242 qualora tale soggetto abbia agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure gli causerebbe un danno sproporzionato e qualora l'indennizzo pecuniario della parte lesa sembri ragionevolmente soddisfacente.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
