[1]Ingiunzioni

[2]Fatte salve le disposizioni dell'articolo 44, paragrafo 2, dell'accordo TRIPS, ciascuna delle parti dispone che, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale, le autorita' giudiziarie possano emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Ove cio' sia previsto dalla legislazione interna di una parte, il mancato rispetto di un'ingiunzione e' soggetto, se del caso, al pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di assicurarne l'esecuzione73.

[3]-------- 73 Le parti garantiscono che le misure di cui al presente paragrafo possano essere applicate anche nei confronti dei soggetti i cui servizi siano stati usati per violare diritti di proprieta' intellettuale nella misura in cui essi hanno preso parte al processo.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art242 · fonte su Normattiva