[1]Misure alternative
[2]Le Parti possono stabilire che, nei casi opportuni e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui all'articolo 237 e/o all'articolo 238 del presente accordo, l'autorita' giudiziaria competente possa ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario in luogo dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 237 e/o all'articolo 238 del presente accordo qualora tale soggetto abbia agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure gli causerebbe un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario della parte lesa sembri ragionevolmente soddisfacente.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
