[1]Spese legali

[2]Ciascuna delle parti assicura che le spese legali ragionevoli e proporzionate, nonche' le altre spese procedurali, compresi gli onorari degli avvocati, sostenute dalla parte vittoriosa, siano di norma a carico della parte soccombente, salvo che per motivi di equita' o di altra natura, conformemente alla legislazione interna.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art245 · fonte su Normattiva