[1]Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

[2]Ciascuna delle parti adotta le misure necessarie per garantire che, nell'ambito delle azioni giudiziarie proposte per violazione dei diritti di proprieta' intellettuale, le autorita' giudiziarie possano ordinare, su richiesta del ricorrente e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa la sua affissione e la sua pubblicazione integrale o per estratto. Le parti possono prevedere ulteriori misure di pubblicita', appropriate alle particolari circostanze, compresa la pubblicita' a grande diffusione.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art246 · fonte su Normattiva