[1]Spese legali

[2]Le parti assicurano che le spese legali ragionevoli e proporzionate, nonche' le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano di norma a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equita' non imponga una loro diversa ripartizione, conformemente alla legislazione interna.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art268 · fonte su Normattiva