[1]Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

[2]Le parti possono prevedere che, nell'ambito delle azioni giudiziarie proposte per violazione dei diritti di proprieta' intellettuale, l'autorita' giudiziaria possa ordinare, su richiesta del ricorrente e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa la sua affissione e la sua pubblicazione integrale o per estratto. Le parti possono prevedere ulteriori misure di pubblicita' appropriate alle particolari circostanze, compresa la pubblicita' a grande diffusione.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art269 · fonte su Normattiva