[1]Natura e ambito di applicazione degli obblighi

[2]1. Le parti riaffermano i propri diritti ed obblighi derivanti dall'accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio dell'OMC (di seguito denominato "accordo TRIPS") nonche' da qualsiasi altro accordo multilaterale relativo alla proprieta' intellettuale e dagli accordi gestiti sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (di seguito denominata "OMPI") cui aderiscono le parti. 2. Le disposizioni del presente titolo completano e precisano i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dall'accordo TRIPS e dagli altri accordi multilaterali relativi alla proprieta' intellettuale di cui sono parti; pertanto nessuna disposizione del presente titolo contraddice o pregiudica quanto disposto da tali accordi multilaterali. 3. Le parti riconoscono la necessita' di mantenere un equilibrio fra i diritti dei titolari dei diritti di proprieta' intellettuale e l'interesse pubblico, in particolare per quanto riguarda l'istruzione, la cultura, la ricerca, la salute pubblica, la sicurezza alimentare, l'ambiente, l'accesso alle informazioni e il trasferimento di tecnologie. 4. Le parti riconoscono e ribadiscono i diritti e gli obblighi derivanti dalla convenzione sulla diversita' biologica (di seguito denominata "CBD"), adottata il 5 giugno 1992, e appoggiano e incoraggiano gli sforzi intesi a instaurare una relazione di reciproco sostegno fra l'accordo TRIPS e tale convenzione. 5. Ai fini del presente accordo i diritti di proprieta' intellettuale comprendono:

  • a)il diritto d'autore, anche in relazione a programmi informatici e alle banche dati;
  • b)i diritti connessi al diritto d'autore;
  • c)i brevetti;
  • d)i marchi;
  • e)le denominazioni commerciali, nella misura in cui protette come diritti di proprieta' esclusivi dalla legislazione interna in materia;
  • f)i disegni e i modelli;
  • g)le topografie di circuiti integrati;
  • h)le indicazioni geografiche;
  • i)le varieta' vegetali; e
  • j)la protezione di informazioni segrete. 6. Ai fini del presente accordo la protezione della proprieta' intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (come modificata dall'atto di Stoccolma del 1967) (di seguito denominata "convenzione di Parigi").

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art196 · fonte su Normattiva