[1]Notifica

[2]1. L'autorita' garante della concorrenza di una parte, nella misura in cui le risorse amministrative lo consentano, notifica all'autorita' garante della concorrenza di un'altra parte le attivita' di applicazione del diritto della concorrenza che l'autorita' notificante ritiene possano incidere su interessi rilevanti77 dell'altra parte in questione. 2. La notifica di cui al paragrafo 1 viene effettuata il piu' rapidamente possibile, nella misura in cui non violi il diritto della concorrenza della parte notificante ne' incida su un'eventuale inchiesta in corso.

[3]-------- 77 Questo avviene, in particolare, quando la notifica puo' contribuire al conseguimento degli obiettivi delle attivita' di applicazione dell'autorita' garante delle concorrenza che riceve la notifica.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art262 · fonte su Normattiva