[1]Obiettivi e principi

[2]1. Riconoscendo l'importanza di una concorrenza libera come pure il fatto che pratiche anticoncorrenziali possono falsare il corretto funzionamento dei mercati, incidere sullo sviluppo economico e sociale, sull'efficienza economica e sul benessere dei consumatori e compromettere i vantaggi derivanti dall'attuazione del presente accordo, le parti applicano le rispettive politiche in materia di concorrenza e il rispettivo diritto della concorrenza. 2. Le parti convengono che le seguenti pratiche sono incompatibili con il presente accordo, se e in quanto in grado di incidere sugli scambi e sugli investimenti reciproci:

  • a)qualsiasi accordo, decisione, raccomandazione o pratica concordata che abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza conformemente al loro rispettivo diritto della concorrenza;
  • b)abuso di posizione dominante conformemente al loro rispettivo diritto della concorrenza; e
  • c)le concentrazioni tra societa' che ostacolano in misura significativa una concorrenza effettiva, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, conformemente al loro rispettivo diritto della concorrenza. 3. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e del coordinamento tra le rispettive autorita' garanti della concorrenza per promuovere un'efficace applicazione della politica e del diritto della concorrenza, anche per quanto riguarda le notifiche di cui all'articolo 262, le consultazioni, lo scambio di informazioni, l'assistenza tecnica e la promozione della concorrenza. 4. Le parti sostengono e promuovono misure volte a rafforzare la concorrenza nell'ambito delle loro rispettive giurisdizioni conformemente agli obiettivi del presente accordo.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art259 · fonte su Normattiva