[1]Cooperazione e scambio di informazioni

[2]1. Le parti si adoperano per cooperare mediante le rispettive autorita' garanti della concorrenza nelle questioni relative all'attuazione del diritto della concorrenza. 2. L'autorita' garante della concorrenza di una parte puo' chiedere la cooperazione dell'autorita' garante della concorrenza di un'altra parte per quanto attiene alle attivita' di applicazione. Tale cooperazione non impedisce alle parti interessate di assumere decisioni autonome. 3. Le autorita' garanti della concorrenza possono scambiarsi informazioni per agevolare la corretta applicazione del rispettivo diritto della concorrenza. 4. Quando si scambiano informazioni a norma del presente articolo, le autorita' garanti della concorrenza tengono conto delle restrizioni imposte dalla rispettiva legislazione. 5. Se una parte ritiene che una pratica anticoncorrenziale quale definita all'articolo 259, paragrafo 2, condotta nel territorio di un'altra parte abbia effetti negativi nel territorio di entrambe le parti oppure sulle relazioni commerciali fra tali parti, la parte in questione puo' chiedere che l'altra parte avvii le attivita' di applicazione previste dalla sua legislazione. 6. Le autorita' garanti della concorrenza possono rafforzare ulteriormente la cooperazione grazie a mezzi o strumenti adeguati conformemente ai loro interessi e alle loro capacita'.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art261 · fonte su Normattiva