[1]Consultazioni

[2]1. Al fine di favorire l'intesa fra le parti o di affrontare tutte le questioni specifiche attinenti al presente titolo, una parte, su richiesta di un'altra parte, accetta l'avvio di consultazioni senza che cio' pregiudichi il proseguimento di qualsiasi azione intrapresa conformemente al proprio diritto della concorrenza ne' il mantenimento della sua completa autonomia circa la decisione finale sulle questioni oggetto delle consultazioni. 2. La parte che richiede le consultazioni di cui al paragrafo 1 indica in che maniera la questione incide sul corretto funzionamento dei mercati come pure sui consumatori e sugli scambi e sugli investimenti fra le parti. La parte che ha ricevuto la richiesta riserva la massima considerazione alle preoccupazioni della parte richiedente.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art265 · fonte su Normattiva