[1]Consultazione

[2]1. In mancanza di norme piu' specifiche nell'accordo di cui all'articolo 11.6, paragrafo 2, una Parte avvia, su richiesta dell'altra Parte, consultazioni sui rilievi mossi dall'altra parte, per promuovere un'intesa reciproca o trattare questioni specifiche attinenti alla presente sezione. Nella sua richiesta, l'altra Parte indica, se del caso, in che modo la questione incide sugli scambi tra le Parti. 2. Le Parti esaminano sollecitamente, su richiesta di una di esse, ogni questione che sorga nell'interpretazione o nell'applicazione delle disposizioni della presente sezione. 3. Per facilitare l'esame della questione che e' oggetto delle consultazioni, ogni Parte procura di fornire all'altra Parte le informazioni non riservate pertinenti.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art117 · fonte su Normattiva