[1]Consultazioni

[2]1. Ciascuna delle Parti puo' avviare, su richiesta dell'altra Parte, consultazioni sui rilievi mossi dall'altra Parte, per promuovere un'intesa reciproca o trattare questioni specifiche attinenti alla presente sezione. La Parte richiedente indica in che modo la questione incida sugli scambi tra le Parti. 2. Le Parti esaminano sollecitamente, su richiesta di una di esse, ogni questione relativa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente sezione. 3. Per facilitare l'esame della questione oggetto delle consultazioni, ogni Parte si adopera per fornire all'altra Parte le informazioni non riservate pertinenti nel rispetto dei limiti imposti dalla sua rispettiva legislazione e tenendo conto dei propri interessi essenziali.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art260 · fonte su Normattiva