[1]Il commercio come fattore che favorisce lo sviluppo sostenibile

[2]1. Le parti ribadiscono che il commercio deve promuovere lo sviluppo sostenibile. Esse riconoscono altresi' il ruolo benefico che le norme fondamentali del lavoro e un lavoro dignitoso possono avere sull'efficienza economica, sull'innovazione e sulla produttivita' come pure l'importanza di una maggiore coerenza tra le politiche commerciali, da una parte, e le politiche del lavoro, dall'altra. 2. Le parti si adoperano per facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti diretti esteri nei beni e nei servizi ambientali. 3. Le parti convengono di promuovere le migliori pratiche commerciali connesse alla responsabilita' sociale delle imprese. 4. Le parti riconoscono che meccanismi volontari e flessibili basati su incentivi possono contribuire alla coerenza tra le pratiche commerciali e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. A tale proposito ciascuna delle parti incoraggera' lo sviluppo e l'impiego di tali meccanismi, conformemente alle rispettive legislazioni e politiche.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art271 · fonte su Normattiva