[1]Consultazioni governative82

[2]1. Una parte puo' chiedere consultazioni a un'altra parte su ogni questione di comune interesse attinente al presente titolo, inviando una domanda scritta al punto di contatto di tale parte. La parte cui e' rivolta la richiesta risponde tempestivamente. 2. Le parti impegnate nelle consultazioni compiono ogni sforzo per giungere, con il dialogo e le consultazioni, a una soluzione della questione che sia reciprocamente soddisfacente. Se del caso, le parti impegnate nelle consultazioni, previo accordo di entrambe, chiedono informazioni o pareri a qualsiasi persona, organizzazione o organismo, fra cui le organizzazioni o gli organismi di cui agli accordi di cui agli articoli 269 e 270, in grado di contribuire all'analisi della questione in esame. 3. Una parte impegnata nelle consultazioni, se ritiene che una questione debba essere ulteriormente esaminata, puo' chiedere che il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile sia convocato per esaminare la questione presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra parte impegnata nelle consultazioni. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce sollecitamente e cerca di concordare una soluzione. Salvo diversa decisione del sottocomitato, le sue conclusioni sono rese pubbliche. 4. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile pubblica periodicamente relazioni sui risultati delle procedure di consultazione concluse e, se lo ritiene opportuno, relazioni sulle consultazioni in corso.

[3]-------- 82 Le parti che partecipano alle consultazioni governative di cui al presente titolo (di seguito denominate "parte impegnata nelle consultazioni" o "parti impegnate nelle consultazioni") sono, da un lato, l'Unione europea e, dall'altro, un paese andino firmatario. Un paese andino firmatario non puo' chiedere consultazioni ad un altro paese andino firmatario.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art283 · fonte su Normattiva