[1]Prodotti agricoli

[2]1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Bosnia-Erzegovina, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata.

[3]Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.

[4]2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti di "baby beef" definiti all'allegato II e originari della Bosnia-Erzegovina al 20% del dazio ad valorem e al 20% del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 1.500 tonnellate, espresse in peso carcasse.

[5]3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' concede l'accesso in franchigia doganale per le importazioni nella Comunita' dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari della Bosnia-Erzegovina, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 12.000 tonnellate (peso netto).

[6]4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina:

  • a)abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati nell'allegato III a);
  • b)riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati nell'allegato III b), III c) e III d) secondo il calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto.
  • c)abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati nell'allegato III e) entro il limite del contingente tariffario indicato per i prodotti interessati.

[7]5. Il protocollo 7 determina il regime applicabile ai vini e alle bevande spiritose in esso riportati.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~art27 · fonte su Normattiva