[1]Concessioni della Serbia relative ai prodotti agricoli

[2]1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Serbia abolisce tutte le restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunita' e le misure di effetto equivalente. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Serbia:

  • a)abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati nell'allegato III a);
  • b)abolisce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati nell'allegato III b), secondo il calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;
  • c)riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati negli allegati III c) e III d), secondo il calendario indicato in tali allegati per ciascun prodotto.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~art27 · fonte su Normattiva