[1]Scambio di informazioni

[2]1. Su richiesta di un'altra parte e nella misura in cui cio' sia giuridicamente possibile, una parte, mediante il proprio coordinatore dell'accordo, fornisce le informazioni e risponde sollecitamente alle domande riguardanti qualsiasi questione che potrebbe incidere in modo sostanziale sul presente accordo. 2. Qualora una parte, conformemente al presente accordo, fornisca informazioni da essa considerate riservate a un'altra parte, quest'ultima tratta queste informazioni come riservate. 3. Su richiesta di una delle parti, il coordinatore dell'accordo di un'altra parte indica l'ufficio o il funzionario responsabile di ogni questione attinente all'attuazione del presente accordo e fornisce il sostegno necessario per facilitare la comunicazione con la parte richiedente.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art290 · fonte su Normattiva