[1]Soluzione concordata
[2]Le parti della controversia possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia cui si applicano le disposizioni del presente titolo. Esse notificano congiuntamente tale soluzione al comitato per il commercio. Alla notifica della soluzione concordata, la procedura e' chiusa.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
