[1]Soluzione concordata

[2]Le parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia a norma della presente sezione. Esse ne danno congiuntamente notifica al comitato e al presidente del collegio arbitrale, se del caso. Qualora la soluzione debba essere approvata in base alle pertinenti procedure interne delle parti, la notifica fa riferimento a tale obbligo e il procedimento di risoluzione delle controversie e' sospeso. Se tale approvazione non e' richiesta, o all'atto della notifica dell'espletamento di tali procedure interne, il procedimento di risoluzione delle controversie e' chiuso.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art319 · fonte su Normattiva