[1]Soluzione reciprocamente soddisfacente
[2]Le parti della controversia possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione reciprocamente soddisfacente di una controversia cui si applicano le disposizioni del presente titolo. Esse notificano tale soluzione al comitato di associazione. Alla notifica della soluzione reciprocamente soddisfacente, la procedura e' chiusa.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
