[1]Soluzione concordata
[2]Le parti possono in qualsiasi momento concordare la composizione di una controversia ai sensi della presente sezione. Esse notificano tale soluzione al comitato ed eventualmente al collegio arbitrale. Qualora la soluzione debba essere approvata in base alle pertinenti procedure interne delle parti, la notifica fa riferimento a tale obbligo e il procedimento di risoluzione delle controversie avviato a norma della presente sezione e' sospeso. Qualora tale approvazione non sia richiesta, o all'atto della notifica della conclusione di tali procedure interne, il procedimento e' concluso.
Testo vigente dal 12 ottobre 2023
