[1]Modifiche
[2]1. Le parti possono concordare, per iscritto, qualsiasi modifica del presente accordo. 2. Le modifiche entrano in vigore e sono parti integranti del presente accordo alle condizioni previste all'articolo 330, mutatis mutandis. 3. Le parti possono approfondire gli impegni assunti nel quadro del presente accordo o ampliare il suo ambito di applicazione, concordando modifiche dello stesso o concludendo accordi su attivita' o settori specifici, anche alla luce dell'esperienza acquisita durante la sua attuazione.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
