[1]Modifiche

[2]1. Le parti possono concordare, per iscritto, qualsiasi modifica del presente accordo. 2. Le modifiche entrano in vigore e sono parti integranti del presente accordo alle condizioni previste all'articolo 330, mutatis mutandis. 3. Le parti possono approfondire gli impegni assunti nel quadro del presente accordo o ampliare il suo ambito di applicazione, concordando modifiche dello stesso o concludendo accordi su attivita' o settori specifici, anche alla luce dell'esperienza acquisita durante la sua attuazione.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art334 · fonte su Normattiva