[1]Status dell'Allegato

[2]1. L'Allegato al presente Accordo ne costituisce parte integrante. 2. Le autorita' competenti possono proporre congiuntamente delle modifiche all'Allegato. L'Allegato puo' essere modificato di comune accordo per iscritto dalle Parti attraverso lo scambio di note diplomatiche. Le modifiche entrano in vigore dalla data di ricezione della seconda nota.

Testo vigente dal 27 maggio 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-05-14;66~accordo-art14 · fonte su Normattiva