[1]Modifiche
[2]1. Il comitato misto puo', su proposta di una parte e in conformita' del presente articolo, decidere per consenso di modificare gli allegati del presente accordo come previsto all'articolo 15, comma 3, lettera a), del presente accordo. 2. Le modifiche degli allegati del presente accordo entrano in vigore dopo che le parti hanno espletato le necessarie procedure interne. 3. Su richiesta di una delle parti e secondo le pertinenti procedure, tenendo conto delle eventuali raccomandazioni da parte del comitato misto, il presente accordo e' riesaminato alla luce dell'applicazione delle sue disposizioni al fine di prendere in considerazione eventuali sviluppi futuri. Qualsiasi conseguente modifica del presente accordo entra in vigore, come previsto all'articolo 38 del presente accordo.
Testo vigente dal 21 dicembre 2023
