[1]Amministrazione e applicazione dei contingenti tariffari

[2]1. Ciascuna delle parti applica e amministra i contingenti tariffari per le importazioni di prodotti agricoli fissati nell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi) in conformita' dell'articolo XIII del GATT 1994, comprese le sue note interpretative, e dell'accordo sulle licenze d'importazione. 2. Le parti amministrano i contingenti tariffari per le importazioni di prodotti agricoli secondo il principio "primo arrivato, primo servito". 3. Su richiesta di una parte esportatrice, una parte importatrice si consulta con la parte esportatrice in merito all'amministrazione dei contingenti tariffari della parte importatrice. Tali consultazioni sostituiscono le consultazioni previste all'articolo 301 purche' rispettino le condizioni stabilite nel paragrafo 9 di detto articolo.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art33 · fonte su Normattiva