[1]Gestione degli errori amministrativi

[2]Nel caso in cui, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, in particolare nell'applicare le disposizioni del protocollo del presente accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, le autorita' competenti abbiano commesso un errore che comporti conseguenze in termini di dazi all'importazione, la Parte che subisce dette conseguenze puo' chiedere che il comitato per il commercio vagli la possibilita' di adottare le misure del caso per risolvere la situazione.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art38 · fonte su Normattiva