[1]Applicazione non simultanea di misure di salvaguardia

[2]Nessuna delle parti puo' applicare contemporaneamente allo stesso prodotto;

  • a)una misura di salvaguardia bilaterale conformemente alla sezione 3 (Clausola di salvaguardia bilaterale) del presente capo; e
  • b)una misura a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art45 · fonte su Normattiva