[1]Applicazione non simultanea di misure di salvaguardia
[2]Nessuna delle parti puo' applicare contemporaneamente allo stesso prodotto;
- a)una misura di salvaguardia bilaterale conformemente alla sezione 3 (Clausola di salvaguardia bilaterale) del presente capo; e
- b)una misura a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
