[1]Misure di salvaguardia
[2]1. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che le Parti adottino provvedimenti in conformita' dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia. 2. Le disposizioni del titolo II, sezione VI, del presente accordo non si applicano al presente articolo.
Testo vigente dal 17 ottobre 2016
