[1]Misure di salvaguardia

[2]1. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che le Parti adottino provvedimenti in conformita' dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia. 2. Le disposizioni del titolo II, sezione VI, del presente accordo non si applicano al presente articolo.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art19 · fonte su Normattiva