[1]Non cumulo
[2]Le Parti non applicano contemporaneamente nei riguardi dello stesso prodotto:
- a)una misura di salvaguardia di cui alla sezione 2 (Misure di salvaguardia relative agli autoveicoli per il trasporto di persone) del presente capo; e
- b)una misura di cui all'articolo XIX del GATT 1994 e all'accordo sulle misure di salvaguardia.
Testo vigente dal 24 ottobre 2015
