[1]Non cumulo

[2]Le Parti non applicano contemporaneamente nei riguardi dello stesso prodotto:

  • a)una misura di salvaguardia di cui alla sezione 2 (Misure di salvaguardia relative agli autoveicoli per il trasporto di persone) del presente capo; e
  • b)una misura di cui all'articolo XIX del GATT 1994 e all'accordo sulle misure di salvaguardia.

Testo vigente dal 24 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art45bis · fonte su Normattiva