[1]Riapplicazione di una misura

[2]Le misure di salvaguardia di cui alla presente sezione non si applicano all'importazione di un prodotto che sia gia' stato assoggettato a una misura di questo tipo, tranne per una sola volta per un periodo di tempo pari alla meta' di quello della precedente applicazione, purche' il periodo di non applicazione sia di almeno un anno.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art55 · fonte su Normattiva