Le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare la collaborazione nel contrastare il traffico illecito di beni culturali, incluse le attivita' di formazione ed addestramento delle forze dell'ordine, al fine di contrastarlo con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali, e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 1970 sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali.

Testo vigente dal 21 ottobre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-09-25;120~accordo-sulla-cooperazione-culturale-art5 · fonte su Normattiva