[1]Il presente Accordo avra' una durata di tre anni e sara' automaticamente rinnovato per un periodo/periodi equivalente/i, salvo nel caso in cui una delle Parti Contraenti richieda per iscritto la cessazione o la modifica dell'Accordo attraverso i canali diplomatici, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale; la cessazione del presente accordo non avra' effetti sui programmi e progetti in corso, salvo quanto diversamente concordato dalle Parti. Il presente Accordo e' stato fatto nella citta' di Kuwait il 7/12/05 in due esemplari originali, nelle lingue italiano, arabo e inglese, entrambi autentici. In caso di divergenze legate all'interpretazione, fara' fede il testo inglese.

[2]Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana dello Stato del Kuwait

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 7 dicembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-11-15;205~accordo-art30 · fonte su Normattiva