[1]Protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo
[2]LE ALTE PARTI CONTRAENTI, Desiderando risolvere taluni problemi particolari che interessano il Granducato del Lussemburgo, Hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al Trattato:
[3]Art. 1
[4]1. In ragione della particolare situazione della sua agricoltura, il Granducato del Lussemburgo e' autorizzato a mantenere le restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti compresi nell'elenco allegato alla decisione delle Parti Contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, in data 3 dicembre 1955, riguardante l'agricoltura lussemburghese. Il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi applicano il regime di cui all'art. 6, terzo comma, della Convenzione di Unione economica belgo-lussemburghese del 25 luglio 1921. 2. Il Granducato del Lussemburgo adotta tutte le misure di ordine strutturale, tecnico ed economico, atte a consentire la progressiva integrazione dell'agricoltura lussemburghese nel mercato comune. La Commissione puo' rivolgergli raccomandazioni circa le misure da adottare. Al termine del periodo transitorio, il Consiglio decide, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, in quale misura le deroghe concesse al Granducato del Lussemburgo debbano essere mantenute, modificate o abolite. Ad ogni Stato membro interessato e' riconosciuto il diritto di ricorso contro tale decisione dinanzi ad un organo arbitrale, designato conformemente alle disposizioni dell'art. 8, paragrafo 4, del Trattato.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
