1. Per quanto attiene ai movimenti di capitale fra gli Stati membri e i paesi terzi, la Commissione propone al Consiglio le misure intese al coordinamento progressivo delle politiche degli Stati membri in materia di cambio. A tal riguardo, il Consiglio stabilisce all'unanimita' delle direttive, procurando di raggiungere il piu' alto grado possibile di liberalizzazione. 2. Qualora l'azione intrapresa in applicazione del paragrafo precedente non consenta di eliminare le divergenze fra le regolamentazioni di cambio degli Stati membri e che tali divergenze inducano le persone residenti in uno degli Stati membri a servirsi delle facilitazioni di trasferimento all'interno della Comunita', quali sono previste dall'art. 67, allo scopo di eludere le norme regolamentari di uno degli Stati membri nei riguardi dei paesi terzi, questo Stato puo' previa consultazione degli altri Stati membri e della Commissione, adottare le misure idonee per eliminare tali difficolta'. Se il Consiglio constata che tali misure restringono la liberta' dei movimenti dei capitali all'interno della Comunita' oltre quanto necessario ai fini del comma precedente, esso puo' decidere, a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, che lo Stato interessato deve modificare o sopprimere tali misure.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art70 · fonte del testo