Gli accordi di cui agli articoli 111, paragrafo 2, e 113, sono conclusi a nome della Comunita' dal Consiglio, il quale delibera all'unanimita' durante le prime due tappe e a maggioranza qualificata in seguito.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art114 · fonte del testo