Per tutte le questioni che rivestono un interesse particolare per il mercato comune, gli Stati membri, a decorrere dalla fine del periodo transitorio, condurranno unicamente un'azione comune nell'ambito delle organizzazioni internazionali a carattere economico. A tal fine, la Commissione sottopone al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, proposte relative alla portata, ed all'attuazione di tale azione comune. Durante il periodo transitorio, gli Stati membri si consultano per concentrare la loro azione e adottare, per quanto possibile, un atteggiamento uniforme.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art116 · fonte del testo