Gli Stati membri convengono sulla necessita' di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera che consenta la loro parificazione nei progresso. Gli Stati membri ritengono che una tale evoluzione risultera' sia dal funzionamento del mercato comune, che favorira' l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dal presente Trattato e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art117 · fonte del testo