1. La responsabilita' contrattuale dell'Organizzazione e' regolamentata dalla legge applicabile al contratto in causa. 2. Per quanto concerne la responsabilita' non contrattuale l'Organizzazione deve risarcire i danni causati per colpa dei suoi organi o dei suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni nella misura in cui tali danni sono loro imputabili. La disposizione precedente non esclude il diritto ad altre riparazioni fondato sulla legislazione nazionale delle Parti Contraenti.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~convenzione-art25 · fonte su Normattiva