1. Le disposizioni del presente Trattato non modificano quelle del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale Comunita' e le norme sancite da tale Trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell'acciaio. 2. Le disposizioni del presente Trattato non derogano a quanto stipulato dal Trattato che istituisce la Comunita' europea per l'energia atomica.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art232 · fonte del testo