[1]1. Fin dalla sua entrata in funzione, l'Assemblea unica di cui all'articolo precedente sostituisce l'Assemblea comune prevista dall'art. 21 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio. Essa esercita i poteri e le competenze devoluti all'Assemblea comune da questo Trattato, conformemente alle disposizioni dello stesso. 2. A tal fine, l'art. 21 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, alla data dell'entrata in funzione dell'Assemblea unica di cui all'articolo precedente, e' abrogato e sostituito dalle disposizioni seguenti:

[2]"Art. 21 1. L'Assemblea e' formata di delegati che i Parlamenti sono richiesti di designare fra i propri membri secondo la procedura fissata da ogni Stato membro. 2. Il numero dei delegati e' fissato come segue:

[3]Germania............................. 36 Belgio.............................. 14 Francia.............................. 36 Italia.............................. 36 Lussemburgo............................ 6 Paesi Bassi............................ 14

[4]3. L'Assemblea elaborera' dei progetti intesi a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri. Il Consiglio, deliberando all'umanita', stabilira' le disposizioni di cui raccomandera' l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettivo norme costituzionali".

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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