[1]DECISIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE dell'11 giugno 1985 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio
[2]IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 98, visto il parere della Commissione, riferendosi all'opinione del Parlamento europeo, considerando che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno chiesto di aderire alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, considerando che le condizioni di adesione che il Consiglio deve fissare sono state negoziate con gli stati sopra menzionati,
[3]DECIDE:
[4]Articolo 1
[5]1. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese possono diventare membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio aderendo, alle condizioni previste dalla presente decisione, al trattato che istituisce tale Comunita', quale e' stato modificato o completato. 2. Le condizioni dell'adesione e gli adattamenti del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da questa determinati, sono contenuti nell'atto allegato alla presente decisione. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio costituiscono parte integrante della presente decisione. 3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli stati membri, nonche' i poteri e le competenze delle istituzioni delle Comunita', quali figurano nel trattato di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti della presente decisione.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
