[1]ALLEGATO

[2]REGOLAMENTO (CEE) N. 222/77 DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 1976 relativo al transito comunitario

[3](Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. L 38 del 9 febbraio 1977)

[4]Modificato con:

[5]Regolamento (CEE) n. 983/79 del Consiglio, del 14 maggio 1979 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. L 123 del 19 maggio 1979)

[6]Paragrafo 25 dell'Allegato I all'atto di adesione della Grecia (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. L 291 del 19 novembre 1979, pag. 63)

[7]Regolamento (CEE) n. 381/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. L 383 del 31 dicembre 1981)

[8]Regolamento (CEE) n. 3617/82 del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. L 382 del 31 dicembre 1982)

[9]IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare l'articolo 235; vista la proposta della Commissione; visto il parere del Parlamento europeo (1); visto il parere del Comitato economico e sociale (2); considerando che, dalla sua adozione, il regolamento (CEE) n. 542/69 del Consiglio, del 18 marzo 1969, relativo al transito comunitario, (3) modificato da ultimo dall'atto di adesione, e' stato modificato a piu' riprese; che e' opportuno, onde permettere agli utenti di consultare il testo del regolamento in vigore senza dover procedere a laboriose ricerche, sostituire il precitato regolamento con un nuovo regolamento codificato; considerando che la Comunita' e' fondata sopra un'unione doganale; considerando che l'instaurazione dell'unione doganale e' disciplinata, per l'essenziale, dalle disposizioni del titolo I, capo 1, parte seconda, del trattato; che tale capo comporta un insieme di prescrizioni precise, per quanto attiene in particolare all'abolizione dei dazi doganali fra Stati membri, alla fissazione e all'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune, nonche' alle modificazioni o alle sospensioni autonome dei relativi dazi; che, se l'articolo 27 prevede che gli Stati membri procedano, entro la fine della prima tappa e nella misura necessaria, al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale, l'articolo stesso non conferisce alle istituzioni della Comunita' il potere di adottare disposizioni obbligatorie in materia; che un esame approfondito, cui si e' proceduto unitamente con gli Stati membri, ha pero' posto in luce la necessita' di istituire con regolamento un regime comunitario in materia di transito, allo scopo di evitare la successione di procedure nazionali per il trasporto delle merci; considerando che l'applicazione del regime del transito comunitario, sotto il quale le merci circolano da un luogo all'altro della Comunita', e' idonea a facilitare il trasporto all'interno della Comunita' ed in particolare a semplificare le formalita' da assolvere all'atto dell'attraversamento delle frontiere intere; considerando che, per quanto concerne le merci che arrivano nel territorio doganale della Comunita', il regime del transito comunitario ne permette il trasporto dal luogo d'introduzione nella Comunita' fino al luogo di destinazione o, nel caso di attraversamento della Comunita', fino all'ufficio di uscita, senza ripetizione delle formalita' doganali all'atto del passaggio da uno Stato membro all'altro; considerando che le facilitazioni che comporta l'utilizzazione del suddetto regime sono tali da incrementare la fluidita' di movimento delle merci; che esse inducono gli utenti ad assolvere le formalita' d'immissione in consumo in prossimita' del luogo di consumo, anziche' alla frontiera esterna; che e' cosi' resa possibile un'utilizzazione piu' razionale delle infrastrutture nei luoghi d'introduzione; considerando che, per quanto concerne le merci scambiate tra gli Stati membri, l'abolizione dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative, delle tasse e misure di effetto equivalente non assicura la circolazione delle merci comunitarie all'interno della Comunita' in condizioni equivalenti a quelle che presiedono alla circolazione all'interno di uno Stato membro; considerando che, anche se attualmente le facilitazioni di cui beneficia il movimento delle merci comunitarie non differiscono molto da quelle applicabili al movimento delle altre merci, sara' possibile apportare ulteriori semplificazioni al regime del transito comunitario applicato alle merci comunitarie e realizzare cosi', via via che si procedera' al ravvicinamento delle differenti regolamentazioni nazionali, la completa liberta' di movimento di queste merci all'interno della Comunita'; considerando che, nell'interesse degli utenti e nell'intento di snellire il piu' possibile i compiti delle amministrazioni nazionali alle quali e' demandato il controllo del movimento delle merci, e' opportuno evitare l'applicazione concomitante di varie procedure amministrative; che, per tale motivo, occorre prevedere in particolare l'utilizzazione del regime del transito comunitario in tutti i casi in cui il controllo dell'utilizzazione o della destinazione delle merci e' necessario; considerando che il regime del transito comunitario deve applicarsi, in linea di massima, a tutti i movimenti di merci all'interno della Comunita'; considerando che, allo scopo di snellire le formalita' amministrative, il regime del transito comunitario deve poter servire di base alle rivelazioni statistiche dei movimenti di merci; che, per assicurare la completezza e il carattere qualitativo delle statistiche, occorre che la collaborazione amministrativa tra gli Stati membri sia garantita e che i documenti di transito comunitario contengano le informazioni necessarie; considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che consenta di adottare le modalita' di applicazione entro termini appropriati; che in tale settore e' necessario organizzare in seno ad un comitato una collaborazione stretta ed efficace tra gli Stati membri e la Commissione; considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione richiesti per istituire un regime di transito comunitario che abbia effetti diretti negli Stati membri; che, pertanto, risulta necessario basare il presente regolamento sull'articolo 235; considerando che il presente regolamento non pregiudica le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale Comunita' e le norme sancite da tale trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell'acciaio; che, tenuto conto del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare dell'articolo 232, il presente regolamento si applica alle merci figuranti nell'elenco dell'allegato I del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio;

[10]HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

[11]Articolo 1

[12]1. Il regime del transito comunitario si applica alla circolazione delle merci di cui ai paragrafi 2 e 3, tra due luoghi situati nella Comunita'. Esso comprende una procedura di transito comunitario esterno e una procedura di transito comunitario interno. 2. Circolano, vincolate alla procedura del transito comunitario esterno:

  • a)le merci che non soddisfano alle condizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea;
  • b)le merci che, pur soddisfacendo alle condizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, sono state oggetto di formalita' doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi nel quadro della politica agricola comune;
  • c)le merci contemplate dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio che non sono in libera pratica nella Comunita' conformemente al trattato stesso. 3. Circolano, vincolate alla procedura del transito comunitario interno, quando sono soggette a misure doganali, fiscali, economiche o statistiche o a qualsiasi altra misura relativa agli scambi:
  • a)le merci che soddisfano alle condizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, qui di seguito denominate "merci comunitarie", ad eccezione di quelle previste dal paragrafo 2, lettera b);
  • b)le merci contemplate dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dall'acciaio, che sono in libera pratica nella Comunita' conformemente al trattato stesso, denominate in appresso "merci comunitarie". 4. Sono considerate merci comunitarie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci, fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 2, dall'articolo 7, paragrafo 3, dall'articolo 8, lettera b), dall'articolo 47, dall'articolo 48, paragrafo 2, e dall'articolo 49, paragrafo 2, le merci che sono introdotte in conformita' delle disposizioni vigenti nel territorio di uno Stato membro determinato attraverso una frontiera interna, a meno che, per tali merci, sia presentato un documento di transito comunitario esterno. 5. Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea relative alla libera circolazione delle merci si applicano alle merci che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), circolano conformemente alla procedura del transito comunitario esterno e che non sono state esportate a destinazione di Paesi terzi, a condizione che sia presentato un documento di transito comunitario interno redatto per giustificare il carattere comunitario di tali merci e rilasciato dopo l'espletamento delle formalita' doganali d'esportazione relative alle misure comunitarie che hanno richiesto l'esportazione di tali merci verso i Paesi terzi.

Testo vigente dal 18 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77~art1 · fonte su Normattiva