Gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtu' delle direttive stabilite in applicazione dell'art. 63, paragrafo 2, quando cio' sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato. La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
