Gli Stati membri procurano di non introdurre all'interno della Comunita' nuove restrizioni di cambio pregiudizievoli ai movimenti dei capitali ed ai pagamenti correnti relativi a tali movimenti e di non rendere piu' restrittive le regolamentazioni esistenti. Essi si dichiarano disposti ad andare oltre il livello di liberalizzazione dei capitali previsto dagli articoli precedenti, nella misura in cui cio' sia loro consentito dalla situazione economica, in particolare dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti. La Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, puo' rivolgere agli Stati membri raccomandazioni al riguardo.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art71 · fonte del testo