1. Allo scopo di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 104, gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche. Essi istituiscono all'uopo una collaborazione tra i servizi competenti delle loro amministrazioni e tra i loro istituti bancari centrali. La Commissione presenta al Consiglio raccomandazioni per l'attuazione di tale collaborazione. 2. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri nel campo monetario in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato comune, e' istituito un Comitato monetario a carattere consultivo, con il compito di: seguire la situazione monetaria e finanziaria degli Stati membri e della Comunita', nonche' il regime generale dei pagamenti degli Stati membri, e riferirne regolarmente al Consiglio ed alla Commissione. formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni. Gli Stati membri e la Commissione nominano ciascuno due membri del Comitato monetario.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art105 · fonte del testo