1. Gli Stati membri accordano con la maggiore liberalita' possibile, nelle materie contemplate dal presente capo, le autorizzazioni di cambio, nella misura in cui queste sono ancora necessarie dopo l'entrata in vigore del presente Trattato. 2. Quando uno Stato membro applica ai movimenti dei capitali, liberalizzati in conformita' alle disposizioni del presente capo, la sua disciplina interna relativa ai mercato dei capitali e al credito, deve agire in modo non discriminatorio. 3. I prestiti destinati a finanziare direttamente o indirettamente uno Stato membro o i suoi enti locali possono essere emessi o collocati negli altri Stati membri soltanto a condizione che gli Stati interessati si siano accordati in proposito. Tale disposizione lascia impregiudicata l'applicazione dell'art. 22 del Protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art68 · fonte del testo